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Il mensile on -line

Data 18/03/2007
 

Diritto all'oblio.
Quando il passato è da dimenticare

di Italo Mastrangeli

Una donna nel 2001 subisce una aggressione da parte di uno sconosciuto che la sfregia buttandole addosso una sostanza acida. La stessa donna nell’aprile del 2003 rivede le immagini fotografiche dell’accaduto, con diverse sue foto corredate coi suoi dati sensibili (nome, cognome, città ecc.), pubblicate su un quotidiano e su diverse pagine web senza averne dato l’autorizzazione. Ritenendosi offesa, nel 2004 si presenta dal Garante per la protezione dei dati personali per opporsi all’ulteriore trattamento dei dati personali che la riguardano; inoltre chiede che i suoi dati vengano cancellati dagli archivi dei siti web delle testate.
L’11 marzo del 2004 viene replicata una puntata del 1988 della trasmissione televisiva “Un giorno in pretura” dove compare una giovane donna, legata sentimentalmente ad uno degli imputati, che esterna il suo dolore in aula in modo “plateale”. Quella donna ritenendosi offesa va dal Garante.
In questi due casi il Garante ha disposto la liceità dei ricorsi presentati e ne ha accolto la richiesta richiamando il diritto all’oblio ovvero il diritto a non essere più ricordati pubblicamente.

Inizialmente il c.d. diritto all’oblio (così detto perché l’ordinamento italiano non ne fa mai esplicito riferimento) veniva perlopiù inserito nella sfera dei diritti economico-patrimoniali attraverso la Legge n. 235/2000: “la notizia di ciascun protesto deve essere conservata nel registro informatico dei protesti, fino alla sua cancellazione o, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione”. Una norma volta a tutelare quindi i diritti economici di un individuo che non può rimanere imprigionato nel proprio passato. Col tempo lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa ha creato nuove aree di applicazione del diritto all’oblio che ha così valicato i confini dello spazio economico per entrare nel più vasto campo dei diritti della persona, tutelati dall’art. 2 della Costituzione. In particolare il diritto alla privacy che all’art. 11 lettera e) del “Codice in materia dei dati personali” (approvato con D.lg. del 30 Giugno 2003 n.196) afferma che “i dati personali oggetto di trattamento sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”.

Ritorniamo così alle due donne dei casi precedenti che hanno invocato il diritto ad essere dimenticate per scomparire dalla scena pubblica o per riabilitare la propria immagine. Diritto all’oblio come “via d’uscita” per fuggire dalla “gabbia” del passato e riacquistare pienezza di vita.
A questo punto però bisogna chiedersi quali sono i limiti a questo bisogno di rimpadronirsi della propria vita. In particolare Rodotà (2006, La vita e le regole) si chiede se la legittima esigenza di vedersi rappresentato in modo corretto non possa trasformarsi in un diritto all’autorap-presentazione. In sostanza è giusto cancellare il nostro passato e presentarci non per quello che siamo ma per quello che vogliamo essere?
In questo caso il diritto all’oblio si scontra col diritto di cronaca. Secondo Stefano Rodotà “l’identità non è la somma delle informazioni che ci riguardano, l’insieme delle tracce che abbiamo lasciato in ogni momento della nostra vita ma è un processo che si svolge per ripulse e sottrazioni” e che quindi esige non solo l’oblio individuale quanto la non disponibilità dei nostri dati ad essere utilizzati fuori contesto. E quando il contesto è pertinente diviene legittima la diffusione delle sole informazioni atte a raggiungere uno specifico obiettivo riguardo a fatti di interesse pubblico (art.137, comma 3 del Codice; artt. 5 e 6 del codice deontologico). Così se non è ragionevole diffondere informazioni personali contro chi, ad esempio, aveva una lontana imputazione per aver fumato uno spinello oppure per una ragazza che s’era fatta fotografare nuda all’inizio della propria carriera, è invece giusto diffondere informazioni della vita privata di persone pubbliche quando incoerenti con l’immagine che danno di loro stessi. Ne sono esempi l’antiabortista scatenato che induce la propria compagna a interrompere la gravidanza oppure un protagonista di una campagna contro i transessuali sorpreso in compagnia di uno di loro. In questi casi il privato diventa pubblico e sarebbe una limitazione alla libera manifestazione del pensiero sottrarli all’opinione pubblica. Proprio come in un caso del 2006 quando il Garante respinse il ricorso di una società privata di formazione e assistenza allo studio che chiedeva la cancellazione dei suoi dati contenuti in alcuni messaggi pubblicati sul sito “studenti.it” nell’ambito di un forum di discussione intitolato “Denuncia i disservizi degli enti di formazione ed assistenza allo studio privati”. Secondo la società ricorrente la pubblicazione dei dati sarebbe avvenuta senza il loro consenso e le avrebbe arrecato un “grave danno patrimoniale e d’immagine”. La società resistente, appunto“studenti.it”, iscritta come testata giornalistica settimanale al registro tenuto presso il Tribunale di Roma riteneva invece di essere legittimata all’esercizio di cronaca e di critica così come sancito dalla Costituzione. Nella controversia il Garante dichiarò il ricorso infondato poiché le informazioni pubblicate sul sito Internet erano pertinenti con le finalità di manifestazione del pensiero e inoltre non violavano i limiti del diritto di cronaca in particolare quello sull’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

   
 
   
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