Chi Siamo | Contattaci | Mappa | Link
Home Page
Libri
Librerie Italia p
Librerie Estero
I Siracusani
Pubblicità
I nostri autori
Novità in libreria
Comunicati Stampa
Presentazioni
Recensioni
"Tempo Libro" Nuovi Autori
M...editando
 

Calendario Eventi
dicembre 2024
D L M M G V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31




M...editando
Il mensile on -line

Data 15/03/2007
 

Decreto Bersani: non solo ricariche.
L’altro aspetto del primo punto del decreto.

di Maura Morrone

Il Decreto Legge del 31 Gennaio 2007, n. 7 (GU n. 26 del 1-2-2007) è più noto a tutti come Decreto Bersani.
Si è fatto un gran parlare di modifiche a tutela dei consumatori, cioè di tutti gli italiani, ma l’ occhio di riguardo è andato alle ricariche per i telefoni cellulari.
Questo famigerato decreto, che ha fatto infuriare tutte le compagnie telefoniche, non è però composto di un solo punto. In realtà le misure urgenti riguardano ben 14 ambiti. Come dice il titolo infatti si tratta di Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
Soffermandosi sul primo punto - Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di  recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet - ma andando oltre il costo di ricarica, che ormai tutti i gestori hanno abolito tra mille polemiche relative alle perdite a cui sarebbero andati incontro, un altro provvedimento incluso ma ancora non pubblicizzato a dovere, riguarda l’eliminazione del vincolo contrattuale che lega i consumatori a gestori di telefonia fissa e mobile, a provider che forniscono l’ADSL e a operatori di reti televisive.
 “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di  reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla   tecnologia  utilizzata,  devono  prevedere  la  facoltà  del contraente  di  recedere  dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore  senza  vincoli  temporali  o  ritardi  non giustificati da esigenze   tecniche   e   senza   spese  non  giustificate  da  costi dell'operatore   e  non  possono  imporre  un  obbligo  di  preavviso superiore  a  trenta  giorni.”
In questo caso la nuova norma attacca il vincolo contrattuale che lega i clienti alla tv satellitare e ai gestori di telefonia fissa, che fanno pagare una penale a chi recede dal contratto prima che siano passati solitamente 12 mesi. In pratica, chi aveva un’ADSL Flat da 6 mesi e voleva cessare il servizio, doveva corrispondere all’operatore con cui era attivo il canone per i restanti 6 mesi.
 In un primo momento si era parlato di eliminare il vincolo solo per quei gestori con rete propria (la cosiddetta ULL - Umbundling Local Loop), che evidentemente non perdono denaro quando i clienti decidono di disdire. Infatti, alla data odierna, laddove non arriva l’ULL di Tiscali, Infostrada, Eutelia, ecc.. l’attivazione della linea ADSL viene fatta da tecnici Telecom su centrale Telecom (ultimo miglio); quindi i suddetti gestori devono corrispondere a Telecom una quota per l’attivazione e l’affitto del doppino telefonico solo dati.
In caso di rete proprietaria il gestore lavora in proprio e non ha costi extra.
Il vincolo contrattuale di un anno serviva ai gestori per tamponare le spese da rifondere a Telecom per un anno di noleggio del doppino. Venendo meno il vincolo, il passaggio dovrebbe essere indolore e, si spera, rapido per il consumatore. Ma moltiplicherà i costi dei gestori per il primo allaccio e il distacco delle linee. Senza contare anche il moltiplicarsi delle richieste di disdetta anticipata che gli operatori dovranno gestire, sempre secondo il decreto, con massimo 30 giorni di preavviso.
Sarà guerra a suon di centesimi. Né più né meno di quanto succede già adesso!

   
 
   
Chi Siamo  |  Contattaci  |  Mappa  |  Comunicati stampa  |  Link  |  
© 2006 Editore Morrone   |  Privacy